L’etichettatura dei prodotti bio è una disciplina complessa, basti pensare che l’etichettatura ha l’obbligo di rispettare tutta una serie di normative e disposizioni specifiche, che si intersecano tra loro, prime fra tutte quelle previste dal regolamento (UE) 1169/2011.
L’etichettatura dei prodotti bio è una disciplina complessa, basti pensare che l’etichettatura ha l’obbligo di rispettare tutta una serie di normative e disposizioni specifiche, che si intersecano tra loro, prime fra tutte quelle previste dal regolamento (UE) 1169/2011.
Tra le disposizioni specifiche previste da altre normative comunitarie, le principali sono senza dubbio il regolamento (CE) 889/2008 e il (CE) 834/2007 che prescrive che solo i prodotti conformi alle disposizioni dettate dallo stesso regolamento possano fregiarsi del termine “Bio”, “Biologico” o “Eco”, siano essi utilizzati sulle etichette vere e proprie o nelle pubblicità atte a promuovere il prodotto. Lo stesso regolamento vieta, inoltre, l’utilizzo di termini impropri che possano suggerire al consumatore che un dato prodotto o alcuni suoi ingredienti siano biologici.
Tra le avvertenze contenute nel regolamento (CE) 834/2007 sono inserite anche le tipologie di indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette di prodotti bio:
È importante, infine, ricordare che le etichette dei prodotti biologici, prima di essere immesse sul mercato, devono essere testate e approvate dai vari organismi di controllo che collaborano, per questo scopo con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.